Se avete feedback su come possiamo rendere il nostro sito più consono per favore contattaci e ci piacerebbe sentire da voi. 

SOCIETÀ' DI STORIA PATRIA DI TERRA DI LAVORO

SEMINARIO DI STUDI DANTESCHI

STATUTO

 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata: "Società di Storia Patria di Terra di Lavoro - Seminario di studi Danteschi" , con sede nel Comune di Caserta, - Palazzo Reale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

2. STATUTO

2.1. L'Associazione "Società di Storia Patria di Terra di Lavoro - Seminario di studi danteschi" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi Statali e Regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

3.1. L'associazione "Società di Storia Patria di Terra di Lavoro - Seminario di studi Danteschi" persegue le seguenti finalità:

- persegue la promozione, l'incremento e la divulgazione degli studi e delle ricerche di storia patria e di quelli danteschi;

- cura la raccolta di opere, documenti e pubblicazioni riguardanti tali studi e ricerche, con particolare riferimento alla Terra di Lavoro;

- provvede alla pubblicazione di un Archivio storico di Terra di Lavoro e ad altre eventuali pubblicazioni culturali;

- può promuovere e realizzare corsi di formazione professionale, di qualificazione e di aggiornamento;

- può dare sostegno alle attività didattiche delle scuole e di altre agenzie formative nel campo della pubblica istruzione;

- l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle attività connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 4. SOCI

4.1. Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, studiosi, uomini di cultura, persone fisiche e giuridiche, associazioni culturali che ne faranno richiesta, corredata da un succinto curriculum e con la presentazione di almeno due soci ordinari.

 4.2. I soci possono essere:

a) Ordinari: sono quelli che, ammessi a richiesta secondo la procedura predetta, partecipando all'Associazione per il conseguimento dei fini statutari sia nel campo della storia patria di Terra di Lavoro, sia in quello degli studi danteschi, e provvedono al versamento della quota sociale annuale e di quella speciale per il seminario di studi danteschi;

b) Sostenitori - sono i soci che volontariamente aggiungono alle quote associative ordinarie contributi in danaro o in altri beni in favore dell'Associazione;

e) Studenti - sono i soci da ammettere con la procedura di cui sopra e che rivestono la condizione di studenti delle Scuole Medie Superiori della Provincia di Caserta o siano studenti universitari residenti nella medesima provincia. Essi avranno diritto a corrispondere una quota sociale pari a 1/10 di quella ordinaria, perché non hanno diritto al voto. Tra di essi il Consiglio Direttivo sceglierà quelli che si saranno distinti sia nell'attività scolastica che in quella del Seminario per particolare interesse agli studi danteschi per assegnare premi consistenti in viaggi culturali o altri vantaggi del genere;

d) Onorari - sono quelli che il Consiglio Direttivo nominerà in relazione a riconosciuti meriti culturali, con particolare riferimento ad opere di studio, ricerca e divulgazione della storia di Terra di Lavoro e della conoscenza dell'opera di Dante. Questi soci non hanno diritto al voto e non pagano quote sociali. La qualità di associato non è trasmissibile. Il recesso deve essere comunicato per iscritto dall'associato al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

4.3. - Sono causa di sospensione o di esclusione del socio:

a) il mancato pagamento della quota sociale nell'importo che di anno in anno sarà fissato dall'assemblea;

b) l'accertata consumazione di illeciti contro il prestigio ed il patrimonio dell'Associazione;

c) la condanna per reati comuni.

La sospensione è deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione dall'Assemblea straordinaria degli associati.

L'associato può ricorrere all'assemblea contro il provvedimento di sospensione, all'autorità giudiziaria contro quello di esclusione nel termine rispettivo di un mese nel primo caso e di sei mesi nel secondo. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 5. PATRIMONIO SOCIALE

5.1. Il patrimonio sociale è costituito, oltre che dalle quote associative, da qualsiasi contributo o sovvenzione che possa provenire dagli Associati o da terzi o Enti pubblici e privati, anche a mezzo di donazioni e successioni che il Consiglio Direttivo riterrà di accettare, previa concessione delle prescritte autorizzazioni amministrative, nonché dei beni, mobili e immobili, secondo inventario che sarà annualmente aggiornato.

 6. ORGANI SOCIALI

6.1. Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente e i Vice Presidenti;

c) il Consiglio Direttivo;

d) i Revisori dei conti;

e) le eventuali commissioni speciali.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre di ciascuno anno per l'approvazione del bilancio, dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno I/io degli associati.

 6.2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione e di almeno un quarto degli associati in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per le deliberazioni relative alle modifiche dell'atto costitutivo dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza di essi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto.

All'Assemblea possono partecipare i soci in regola con i pagamenti delle quote annuali, anche a mezzo di altro associato delegato per iscritto.

Ogni associato non può avere più di un delega.

 

6.3. Al Presidente della Società spettano la rappresentanza legale dell'Associazione, la direzione dei programmi culturali e la presidenza di eventuali commissioni speciali. In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri vanno esercitati da uno dei due vice Presidenti, limitatamente ai rispettivi settori della Società di Storia Patria e del Seminario di Studi Danteschi. Previa delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente assume e licenzia il personale impiegatizio ed operaio, da mandato al Tesoriere di eseguire i pagamenti e da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

6.4. Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri, uno dei quali designato dall'Amministratore Provinciale di Caserta e gli altri dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito e a maggioranza semplice:

1 Presidente, 1 Vice Presidente per la sezione della Storia Patria, 1 Vice Presidente per quella del Seminario di studi danteschi, 1 Segretario, 1 Tesoriere. Può inoltre procedere, sia nell'ambito dell'Associazione che al di fuori di essa, alla costituzione di commissioni speciali, composte da studiosi anche stranieri per la preparazione di atti e pubblicazioni scientifiche e per l'organizzazione di congressi e scambi culturali nazionali ed internazionali. Di tali commissioni potranno far parte anche non soci, ma esse dovranno essere presiedute in ogni caso dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti.

Il Segretario dovrà essere sempre membro delle commissioni speciali.

Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e provvede agli atti di gestione che non siano di esclusiva pertinenza dell'Assemblea. Può delegare l'Amministrazione ordinaria al Presidente o ai vice Presidenti in sua assenza o impedimento.

Promuove ed indirizza le iniziative dell'Associazione per il conseguimento degli scopi statutari, fissa l'organico del personale impiegatizio ed operaio necessario, stabilendone le mansioni e gli stipendi o salari; compila il bilancio preventivo e quello consuntivo.

 6.5. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Commissioni speciali, nonché delle determinazioni della Presidenza e custodisce gli atti ed i registri dell'Associazione.

 

6.6. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e delle sovvenzioni e provvede alla loro custodia e gestione, secondo le istruzioni del Presidente o dei vice Presidente.

Cura inoltre la tenuta dei registri dell' Associazione e predispone il rendiconto consuntivo in tempo utile perché il Consiglio possa proporre il progetto di bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea nel primo quadrimestre dell'anno successivo.

 6.7. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci. Essi durano in carica tre anni ed hanno il compito di verificare il consuntivo e farne relazione all'Assemblea. Hanno facoltà di esaminare i libri dell'Associazione anche isolatamente.

 7. PRESIDENTE ONORARIO

7.1. Il Consiglio Direttivo, all'ex Presidente, in presenza di particolari meriti per l'attività svolta a favore della "Società di Storia Patria di Terra di Lavoro - Seminario di studi Danteschi", su proposta di un suo membro, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario della "Società di Storia Patria di Terra di Lavoro - Seminario di studi Danteschi". Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per elezione con una maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente onorario ha facoltà di assistere, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il riconoscimento è perpetuo.

Il Presidente può, a sua volta, affidare al Presidente Onorario incarichi di rappresentanza per particolari questioni di rilavante importanza.

 8. TRASFORMAZIONE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE.

8.1. L'Associazione si estingue:

a) per volontà di 3/4 degli associati;

b) per impossibilità di conseguire le finalità dell'Associazione stessa;

c) per il venire a mancare di tutti gli associati;

d) per le altre ragioni previste dalla legge.

 8.2. I beni che resteranno dopo la liquidazione saranno devoluti ad ente similare, avente sede a Caserta o nel Territorio della sua Provincia.

 9. RINVIO AD ALTRE NORME

9.1. Per quanto non espressamente previsto e per quanto si riferisce al conseguimento della personalità giuridica, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

 GENTILE ANIELLO  Presidente

VINCENZO di CAPRIO  Notaio

REGISTRATO a Caserta il 19.12.2000 al n. 2855


REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA “F.MESSA”


A.    Calendario e orari

art. 1 La Biblioteca della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro è aperta al pubblico tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

art. 2 L’orario di apertura al pubblico è così articolato :

tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00.

art. 3 Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione o restauro, è prevista la chiusura al pubblico per una o due settimane, nel corso dell’anno.


B.     Accesso

art. 4 Alla Biblioteca è consentito il libero accesso di studiosi, studenti e ricercatori.

art. 5 E’ a tutti rigorosamente vietato :

-     fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca;

-     far segni o scrivere sui libri della Biblioteca, sia pure per correggere evidenti errori dell’autore o del tipografo;

-     usare il cellulare;

-     intrattenersi a parlare nella sala di lettura;

-     accedere negli uffici e nei locali non aperti al pubblico;

-     accedere ai depositi ed ai magazzini librari;

-     L’utente deve rigorosamente rispettare le norme di legge che regolano l’uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del presente Regolamento.

art. 6 E’ consentito introdurre in Biblioteca :

-     computers portatili ;

-     macchine fotografiche per gli usi consentiti e autorizzati dai responsabili di sala e per dichiarati motivi di studio, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative.

art. 7 Prima di uscire dalla Biblioteca l’utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura. Il personale è altresì autorizzato a controllare borse, cartelle e portadocumenti del lettore che non siano stati depositati all’ingresso e a verificare che i contenitori di computers portatili, attrezzature fotografiche e similari non contengano documenti o oggetti della Biblioteca.

art. 8 Sanzioni : Il direttore può escludere dalla Biblioteca chi trasgredisce le norme del presente regolamento.

C.   
Distribuzione

art. 9 Ogni documento va richiesto con la presentazione della modulistica fornita dalla Biblioteca :

-     l’ utente è tenuto a compilare la richiesta in tutte le parti ;

-     è possibile richiedere due opere per volta (per un massimo di quattro volumi).

-     I manoscritti e i documenti rari e di pregio vengono consegnati uno per volta, salve motivate esigenze di studio, e vengono consultati sotto stretta sorveglianza degli addetti. Ogni lettore può chiedere, nell’arco della giornata, un numero illimitato di opere, fatte salve le esigenze di altri studiosi.  Il materiale  manoscritto raro o di pregio deve essere consultato con idonee e necessarie cautele per assicurarne la salvaguardia;

-     Le carte sciolte in originale sono considerate documento compiuto e vengono date in lettura una per volta, fatta salva la possibilità di prenotarne altre per un massimo di cinque, almeno 24 ore prima della consegna;

-     al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la Biblioteca disponesse di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa deve essere data in lettura in sostituzione dell’originale, a meno che l’utente non dimostri la reale necessità di servirsi dell’originale medesimo.


D.    Riproduzioni

Materiale a stampa

art. 10 La riproduzione in fotocopie, nella misura del 15%, è consentita per :

-     materiale edito dal 1850, ad esclusione di opere di grande formato, antico o moderno, giornali rilegati di grande formato e di tutte le opere il cui stato di conservazione subirebbe irrecuperabile nocumento dai processi xerografici;

-     e’ prevista la consegna in giornata di un numero massimo di 20 fotocopie. La consegna di un numero superiore di fotocopie sarà differita in tempi da stabilire. Le stesse, su richiesta, potranno essere spedite con addebito di spese postali al richiedente.

-     La riproduzione di materiale a stampa, anteriore al 1850, con mezzi propri (macchine fotografiche), è consentita nella misura del 15% del volume, fatta esclusione delle immagini, previa richiesta ed autorizzazione del Responsabile di sala.

Le richieste vanno formulate sugli appositi moduli e dovranno essere autorizzate e vidimate dal Responsabile di Sala.

 

Manoscritti

art. 11 L’autorizzazione ad eseguire riproduzione integrale o di parti sostanziali di manoscritti o comunque di materiale raro è data, su richiesta scritta, dal Presidente o dal Direttore della Biblioteca.

-     l’autorizzazione ad eseguire riproduzione di brevi brani manoscritti, per uso studio,  può essere concessa, dal Presidente o dal Direttore.

-     L’autorizzazione ad eseguire a scopo editoriale o commerciale la riproduzione integrale o di parti sostanziali è data dal Presidente. Il richiedente ha l’obbligo di:

-     consegnare alla Biblioteca da due a dieci esemplari della edizione, secondo quanto sarà stabilito all’atto della concessione. Coloro che pubblicheranno il suddetto materiale di proprietà della Società, senza averne richiesta preventiva autorizzazione, potranno essere perseguiti a norma di legge.

La riproduzione con mezzi propri (macchine fotografiche) di materiale manoscritto, è consentita nella misura del 20% escluse le eventuali immagini collegate.

 

Gabinetto di Stampe e Disegni

art. 12 la riproduzione dei fondi grafici della Società, sia a scopo di studio che a scopo editoriale o commerciale, va richiesta in forma scritta e deve essere autorizzata dal Presidente o dal Direttore della Biblioteca.


E.     Prestito

art. 13  

-     Sono ammessi al servizio di prestito i soci e, previa credenziale di un socio, gli utenti esterni.

-     Le opere sono concesse in prestito, per un massimo di tre alla volta, previa compilazione e sottoscrizione da parte del richiedente della relativa scheda a titolo di ricevuta.

-     Il prestito ha una durata di 15 giorni, eventualmente rinnovabile per ulteriori 15; tuttavia, nei casi di urgenza, le opere devono essere immediatamente restituite all’atto della richiesta del Responsabile Biblioteca o di un suo incaricato.

-     Sono esclusi dal prestito le pubblicazioni periodiche, gli atti ufficiali, le opere di consultazione quali enciclopedie, dizionari, manuali, codici ed ogni altra di frequente uso in sala di lettura, nonché qualsiasi opera che il responsabile della Biblioteca ritenga opportuno escludere, per esigenze di tutela e salvaguardia del patrimonio e, comunque, le pubblicazioni antecedenti il 1950.

-     Il Responsabile della Biblioteca, per motivate esigenze di studio e ricerca, può autorizzare prestiti straordinari di opere normalmente non ammesse al prestito ed ammettere al servizio di prestito anche utenti non interni, sempre previa credenziale di un socio.

-     La Biblioteca può inoltre attuare scambi di informazioni bibliografiche e di prestito interbibliotecario con altre biblioteche pubbliche e private, attraverso le forme convenzionali.

art. 14

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente Regolamento.

 
 

  Site Map